
COS’È IL LIBRETTO IMPIANTO?
Il libretto impianto è il nuovo documento che censisce TUTTI gli impianti presenti nel tuo immobile, sia l’impianto di riscaldamento sia l’impianto di raffrescamento. E non è finita qui! Da febbraio 2014 il libretto impianto è subordinato alla compilazione del Rapporto di Efficienza Energetica.
Quest’ultimo è un modulo che deve essere obbligatoriamente compilato in occasione dell’esecuzione della manutenzione e controllo degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw.
Nuovo Libretto di Impianto: un documento unico
E’ quindi un unico documento, in cui sono racchiuse tutte le caratteristiche e soprattutto lo stato di salute degli impianti della tua abitazione, compresi gli impianti ad energia rinnovabile, come pannelli solari e pompe di calore.
Andranno inseriti tutti i controlli e le verifiche che periodicamente si eseguono sui dispositivi. Ogni tipologia di impianto deve avere quindi un diverso rapporto di controllo compilato.
Ovviamente va fatto sia per gli impianti nuovi sia per quelli già esistenti. Per le nuovi installazioni, sarà l’installatore ad occuparsi dell’inserimento dei nuovi apparecchi. Per gli impianti esistenti se ne occuperà il manutentore o il terzo responsabile.
La compilazione può essere cartacea o digitale e a seconda delle Regioni, il compilatore può aggiungere delle schede aggiuntive, per eventuali ulteriori dati richiesti.
La normativa può variare da Regione a Regione
Le Regioni valutano la frequenza delle manutenzioni (pulizia, analisi) delle caldaie e dei climatizzatori ed effettuano quindi anche verifiche con controlli a campione.
Sono previste delle sanzioni per chi non è in regola con il possesso e la compilazione del Libretto e con l’esecuzione di regolari controlli periodici.
Per il responsabile dell’impianto si parla di una cifra da 500 a 6000 euro.
Per il manutentore che comunica in maniera non corretta o incompleta l’esito dei controlli periodici la sanzione può variare da 1000 a 6000 euro.
Da ottobre 2014 è obbligatorio redigere il Libretto Impianto relativo all’impianto di riscaldamento e raffrescamento del tuo immobile.
Con i dati di questo libretto noi, il tuo negozio di caldaie, provvediamo ad eseguire la registrazione dell’impianto in via telematica che ti permette, in un secondo momento, di richiedere l’attestato di prestazione energetica.
L’Attestato di Prestazione Energetica va richiesto ad un professionista qualificato, in grado di fare una valutazione energetica del tuo immobile: ricordati che senza l’attestato di Prestazione Energetica un contratto di compravendita o di locazione è legalmente nullo!

SEI IN REGOLA?
Non preoccuparti: la messa in regola del Rapporto di efficienza energetica e la compilazione e registrazione del Libretto Impianto sono questioni di cui possiamo occuparci noi esperti installatori!
Il libretto impianto verrà registrato nel portate del Catasto Impianto della Regione Veneto. Con questa registrazione ogni libretto avrà due codici: un CODICE IMPIANTO e una CHIAVE alfanumerica. Attraverso questi codici tu potrai richiedere al professionista la compilazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
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SENZA L’APE IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA O DI LOCAZIONE E’ NULLO! INFORMATI QUI.
COS’E’ L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA?
L’APE (Attestazione di Prestazione Energetica) contiene i dati catastali dell’immobile e la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. Durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica.
In caso di vendita l’attestato dovrà essere consegnato all’acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.
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